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DVR e DUVRI

La Differenza tra DVR e DUVRI

Negli ultimi anni la sicurezza e prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro ha fatto molti cambiamenti; infatti elementi come fonte di pericolo hanno fatto sì che si pensasse a creare delle specifiche figure professionali volte a contrastare e ridurre eventuali pericoli che il lavoratore potrebbe incorrere sul posto di lavoro.

Proprio per questo con il Decreto legislativo 81/2008 si è ritenuto necessario ed obbligatorio che le Aziende debbano avere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o Documento di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI).

DVR Documento di Valutazione dei Rischi – Cos’è e a Cosa Serve?

Il DVR è il Documento per la Valutazione dei Rischi Aziendali con il quale si può verificare gli eventuali rischi che un lavoratore potrebbe incorrere sul posto di lavoro per svolgere la mansione assegnata e quindi prevenire situazioni di eventuale pericolo.

DVR Guida alla Redazione

Questo documento è obbligatorio e viene redatto da diverse figure competenti quali:

  • il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP): colui che pianifica le varie misure da adottare per la sicurezza in materia di protezione e prevenzione;
  • il Medico Competente: si occupa a predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, valutando eventuali rischi;
  • il Rappresentante del Lavoratori (RLS): viene consultato sul contenuto della valutazione in maniere preventiva;
  • il Datore di lavoro: è il responsabile dell’elaborazione in quanto non può delegare e dovrà firmare la redazione del documento.

Il DVR deve essere tenuto in Azienda presso la sede operativa.

DVR: in caso di mancata redazione quali sanzioni sono previste?

  • Il DVR va redatto in concomitanza con l’inizio attività.

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è punita con arresto da 3 a 6 mesi o risarcimento da € 2.740,00 a € 7.014,00.

Per la redazione incompleta del D.V.R. (omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28), è punito con l’ammenda da 1.096,00 € a 4.384,00 € .

Cosa Contiene il DVR?

Il DVR, essendo un documento di valutazione di specifici rischi, dovrà contenere i seguenti contenuti:

  • dovrà riportare tutti i rischi valutati nell’azienda in relazione alle varie attività svolte dal personale dipendente;
  • dovrà indicare i vari rischi raggruppati per tipologia e probabilità di accadimento (valutazione del rischio);
  • dovrà riportare le varie misure di protezione e prevenzione applicate;
  • dovrà contenere un’ organigramma con i relativi nominativi delle figure per la sicurezza;
  • dovrà contenente una chiara relazione con i programmi delle misure da effettuare per migliorare le condizioni di sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive causali, tipo:

  • a seguito modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale;
  • in caso ci siano infortuni notevoli.

Quando va Redatto il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio possederlo dal 1 giugno 2013 indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati (anche meno di 10 unità).

Pertanto, indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

  1. entro 90 giorni per una nuova attività
  2. nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Quando il DVR è obbligatorio per l’impresa familiare?

Per impresa familiare si intende un’attività economica nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Questo tipo di organizzazione è disciplinato dall’art. 230-bis del Codice Civile e presenta caratteristiche specifiche anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le imprese familiari non è automatico: si applica solo nel momento in cui tra i familiari si instaura un rapporto di lavoro subordinato o l’attività assume la forma di una società di fatto. In questi casi, infatti, l’impresa è equiparata a qualsiasi altra azienda che impiega lavoratori dipendenti e deve quindi predisporre il DVR nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Se, invece, la collaborazione familiare avviene senza vincoli di subordinazione o forme societarie, e i partecipanti restano titolari o coadiuvanti dell’attività, non sussiste l’obbligo di redazione del DVR. Questo principio è stato confermato anche dal Ministero del Lavoro attraverso chiarimenti ufficiali.

In sintesi, il DVR è necessario solo quando l’impresa familiare impiega lavoratori subordinati o assume una struttura assimilabile a una società, mentre ne è esonerata nelle situazioni di collaborazione familiare pura e non formalizzata.

DVR: rischio da stress lavoro correlato?

Tutte le Aziende dal 31/12/2010 hanno l’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro correlato.
Esso viene inteso come lo squilibrio che un lavoratore ha quando le sue capacità non sono equiparate all’ambiente lavorativo. Infatti si è evidenziato che la presenza di situazioni di stress incidono sulla qualità della vita e prestazioni lavorative.

Il D.Lgs. 81/08 impone degli obblighi al datore di lavoro: l’art. 28 del decreto, infatti, specifica che la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori deve tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ed abbattere i costi ed ottimizzare le risorse lavorative.

Come si integrano DVR, DUVRI e POS nella gestione della sicurezza sul lavoro?

Nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tre documenti fondamentali si integrano tra loro per garantire una copertura completa dei rischi: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Ognuno di essi svolge una funzione specifica, ma tutti concorrono a costruire un sistema coordinato di prevenzione e protezione.

Il DVR rappresenta la base della sicurezza aziendale: individua, valuta e gestisce i rischi legati alle attività lavorative, definendo le misure di prevenzione e protezione per tutti i lavoratori. È un documento obbligatorio per tutte le imprese che impiegano anche un solo dipendente.

Il DUVRI entra in gioco quando l’azienda affida lavori o servizi a imprese esterne o lavoratori autonomi. Serve a individuare e gestire i rischi da interferenza, cioè quelli che nascono dall’interazione tra personale interno ed esterno che opera nello stesso ambiente di lavoro.

Il POS è invece un documento specifico del settore edile, redatto dall’impresa esecutrice per ciascun cantiere temporaneo o mobile. Contiene la descrizione dettagliata delle misure di sicurezza adottate, l’organizzazione del lavoro, i ruoli, le responsabilità e le procedure operative da seguire.

Come si integrano tra loro:

  • DVR: obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore, rappresenta la valutazione complessiva dei rischi aziendali.
  • DUVRI: si aggiunge al DVR quando ci sono appalti o collaborazioni esterne, per gestire i rischi incrociati derivanti da attività simultanee.
  • POS: è richiesto in ambito cantieristico e descrive nel dettaglio le misure di sicurezza relative a quello specifico cantiere.

Questi documenti, se gestiti in modo coordinato, formano un sistema di sicurezza integrato che copre ogni tipologia di rischio: dai pericoli propri dell’attività aziendale, a quelli derivanti da interferenze con terzi, fino ai rischi specifici dei cantieri. La loro corretta applicazione consente di proteggere i lavoratori e di mantenere l’efficienza organizzativa dell’impresa.

Cos’è il DUVRI e Quando va Presentato?

Secondo l’art. 26 del Dlgs 81/2008 il DUVRI rappresenta il Documento di valutazione rischi da Interferenza.

L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando il Datore di Lavoro di un’Azienda Committente, affida lo svolgimento dei lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’ Impresa Appaltatrice o lavoratori autonomi. E’ quindi obbligatorio quando un’ Impresa svolge dei lavori d’appalto per un Committente o Ditta appaltatrice.
Deve essere allegato obbligatoriamente al contratto d’appalto ed aggiornato ogni volta che si presentino dei nuovi rischi sul cantiere del Committente.

  • Il DUVRI ha lo scopo di :
  1. valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività;
  2. indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
  3. indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili.

Quali rischi vengono presi in considerazione dal DUVRI rispetto al DVR?

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) hanno finalità diverse, anche se entrambi mirano alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il DVR analizza tutti i rischi presenti in azienda connessi alle attività svolte dai dipendenti interni, come quelli di natura chimica, fisica, meccanica, ergonomica o organizzativa. Si tratta del documento principale con cui il datore di lavoro valuta i pericoli specifici dell’attività aziendale e individua le misure di prevenzione e protezione più idonee.

Il DUVRI, invece, si concentra unicamente sui rischi da interferenza, ossia quei pericoli che possono sorgere quando, nello stesso ambiente di lavoro, operano contemporaneamente più imprese, ditte esterne o lavoratori autonomi. Tali rischi non derivano dall’attività principale dell’azienda, ma dall’interazione tra personale interno ed esterno, dall’uso comune di spazi, impianti o attrezzature, o da sovrapposizioni di compiti e responsabilità.

In sintesi:

  • DVR: valuta tutti i rischi aziendali legati all’attività e ai lavoratori interni.
  • DUVRI: prende in esame solo i rischi generati dalle interferenze tra attività di soggetti diversi presenti nello stesso luogo di lavoro.

Lo scopo principale del DUVRI è quindi prevenire incidenti e criticità dovuti alla coesistenza di più operatori nello stesso spazio, garantendo un coordinamento efficace delle misure di sicurezza tra le diverse realtà coinvolte.

  • DUVRI : chi lo redige ed elabora?

Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro Committente quindi dalla Ditta Appaltatrice.

  • DUVRI: quali sono i contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?

Il DUVRI dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
  • descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
    identificazione di percorsi e/o locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
  • valutazione dei rischi di interferenza nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
  • cronoprogramma delle attività che evidenzi:
    1. le attività oggetto dell’appalto;
    2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
    3. le attività lavorative omogenee per rischio;
    4. gli esecutori delle attività.
  • organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • computo estimativo dei costi della sicurezza;
  • coordinamento delle fasi lavorative.

POS: chi deve compilarlo e quali dati deve includere

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento obbligatorio in ogni cantiere temporaneo o mobile e deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. La sua compilazione è a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ossia dell’azienda che materialmente svolge le opere previste nel cantiere.

Il POS non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento operativo che deve essere specifico per ciascun cantiere e aggiornato in base alle reali condizioni di lavoro. Il documento raccoglie tutte le informazioni necessarie per garantire un ambiente sicuro e per coordinare le attività tra le varie figure professionali presenti.

Tra i contenuti obbligatori del POS rientrano:

  • Dati identificativi dell’impresa esecutrice (ragione sociale, sede legale, riferimenti del datore di lavoro e iscrizioni previdenziali);
  • Descrizione dettagliata delle lavorazioni che verranno svolte nel cantiere, con indicazione delle fasi operative e delle modalità di esecuzione;
  • Elenco nominativo dei lavoratori impiegati e le relative mansioni attribuite;
  • Misure di prevenzione e protezione adottate per ciascuna fase lavorativa, con riferimento ai rischi specifici e ai dispositivi di sicurezza previsti;
  • Indicazione dei soggetti responsabili della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (se previsto) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con i rispettivi ruoli e recapiti;
  • Procedure di emergenza, modalità di gestione del primo soccorso e piano di evacuazione del cantiere.

In sintesi, il POS costituisce una guida operativa alla sicurezza all’interno del cantiere, assicurando che ogni lavoratore sia informato sui rischi presenti, sulle misure di prevenzione da adottare e sulle responsabilità di ciascuna figura coinvolta. La sua corretta compilazione è quindi fondamentale per garantire la tutela della salute e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

DUVRI : quando non è necessario elaborare il DUVRI (Decreto del Fare)?

Secondo il Decreto Legge del 21 giugno 2013, denominato Decreto del Fare, esistono dei casi, individuati dal Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, ecco quando:

  • in caso di appalti di servizi di natura intellettuale;
  • per forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio).

Chi è obbligato a redigere il DVR e quando si applicano eccezioni

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo che riguarda tutte le aziende che impiegano anche un solo dipendente, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni dell’impresa. Questo documento rappresenta il principale strumento di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, volto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve elaborare il DVR prima dell’inizio dell’attività lavorativa o immediatamente dopo l’assunzione del primo dipendente, aggiornandolo periodicamente in caso di cambiamenti significativi nelle lavorazioni, nell’organizzazione o nelle strutture aziendali.

Eccezioni all’obbligo di redazione del DVR:

  • Imprese familiari: non sono tenute a predisporre il DVR, a meno che non esista un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari o l’attività sia configurata come una società di fatto.
  • Liberi professionisti: non hanno l’obbligo di redigere il DVR se operano senza dipendenti o collaboratori subordinati.

In tutti gli altri casi, la valutazione dei rischi è obbligatoria e deve essere documentata nel DVR, che costituisce la base per la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione in azienda.

In sintesi, ogni datore di lavoro che impiega personale è tenuto a redigere e mantenere aggiornato il DVR, assicurando così il rispetto degli obblighi di legge e la tutela effettiva della sicurezza sul lavoro.

DUVRI: in caso di mancata redazione quali sanzioni sono previste?

Va precisato che in caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del Datore di lavoro a partire da 2.500 fino ad arrivare a 6.400 euro, nei casi gravi è previsto l’arresto e la detenzione da 3 a 6 mesi.

Quando è obbligatorio elaborare il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento obbligatorio che deve essere elaborato ogni volta che vengono avviate attività all’interno di un cantiere temporaneo o mobile. L’obbligo di redazione nasce nel momento in cui un’impresa esecutrice interviene per realizzare opere edili o di ingegneria civile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

La responsabilità della redazione del POS ricade sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che deve predisporlo prima dell’inizio delle attività operative. Il documento deve essere specifico per il singolo cantiere, adattato alle lavorazioni da svolgere e coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), se presente.

Il POS è sempre obbligatorio per ogni impresa coinvolta nell’esecuzione dei lavori, sia essa appaltatrice o subappaltatrice, e si applica a tutte le attività comprese nell’Allegato X del Testo Unico sulla Sicurezza, che elenca le opere considerate di tipo edile o ingegneristico.

In sintesi, il POS è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Presenza di cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • Svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nelle attività indicate nell’Allegato X;
  • Partecipazione di qualsiasi impresa esecutrice, anche in qualità di subappaltatore, all’interno del cantiere.

La mancata elaborazione del POS comporta sanzioni gravi per il datore di lavoro, analoghe a quelle previste per l’assenza del DUVRI, a conferma della centralità della sicurezza fin dalla fase di avvio dei lavori.

Che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza)?

Tra i principali documenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro — insieme al DVR e al DUVRI — troviamo il POS, ovvero il Piano Operativo di Sicurezza. Si tratta di un documento obbligatorio ogni volta che si opera in un cantiere temporaneo o mobile e deve essere redatto prima dell’inizio delle attività lavorative.

A differenza del DUVRI, che si concentra sui rischi da interferenza tra diverse imprese, il POS è un documento specifico per ciascun cantiere e riguarda esclusivamente l’attività dell’impresa esecutrice che svolge i lavori. La sua redazione è a carico del datore di lavoro dell’impresa, che deve adattarlo alle caratteristiche operative e ai rischi presenti nel singolo sito.

Il POS deve contenere:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice;
  • La descrizione dettagliata delle attività e delle fasi lavorative da svolgere;
  • Le misure di sicurezza e prevenzione previste per ogni fase dei lavori;
  • L’indicazione delle responsabilità e mansioni in materia di sicurezza assegnate ai lavoratori presenti in cantiere.

Il POS non è soltanto un documento tecnico, ma rappresenta una vera e propria guida operativa per la gestione della sicurezza in cantiere. Esso consente di monitorare i rischi specifici legati alle lavorazioni e di garantire un coordinamento efficace tra tutti i soggetti coinvolti.

In sintesi, il Piano Operativo di Sicurezza, insieme al DVR e al DUVRI, contribuisce a costruire un sistema integrato di tutela che assicura il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e promuove un ambiente di lavoro più sicuro e controllato.

Indice: DVR e DUVRI

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