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Trattamento di Fine Rapporto TFR

Trattamento di Fine Rapporto TFR: cos’è?

Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) conosciuto più comunemente come “liquidazione”, rappresenta la somma delle spettanze maturate dal dipendente durante il periodo lavorativo.

Questo viene accantonato mensilmente dal proprio Datore di Lavoro e corrisposto, normalmente, al dipendente nel momento in cui il rapporto lavorativo si conclude per qualsiasi motivo.

Si tratta in pratica di una retribuzione differita riconosciuta al dipendente per ogni mese di lavoro, in quanto non viene pagata subito ma quando si interrompe il rapporto lavorativo con l’azienda.

Il trattamento di fine rapporto, ovvero il TFR, viene disciplinato dal 1982 in Italia al quale hanno diritto i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato.

TFR: dove viene accantonato?

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Trattamento di fine rapporto TFR

Il dipendente, può scegliere però di conservare il proprio T.F.R in Azienda oppure di versarlo in un Fondo Previdenziale.

Con l’introduzione della Legge di Stabilità, da marzo 2015 a giugno 2018, in fase sperimentale, è stato possibile ricevere mensilmente in busta paga, unitamente alla retribuzione, quota integrativa di retribuzione (Quir).

Ciò non è stato prorogato, da luglio 2018, pertanto i datori di lavoro hanno dovuto ripristinare le modalità antecedenti alla fase sperimentale.

Calcolo e tassazione del T.F.R.

Il calcolo del T.F.R. viene effettuato prendendo la retribuzione annua e dividendola per un coefficiente di 13,5. L’importo poi ottenuto viene poi rivalutato in base all’inflazione registrata durante l’anno dall’Istat.

Pertanto possiamo considerare che l’accantonamento del TFR è simile a uno stipendio per ogni anno lavorato.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione; in questo caso la tassazione ha un trattamento fiscale distinto. In particolare, per il TFR si applica la tassazione separata, considerando l’aliquota media relativa a tutti gli anni di servizio.

Vedi Anche:  Come è regolato il rapporto di lavoro nei contratti rider 

Il TFR lasciato in Azienda viene assoggettato a tassazione separata con aliquota media del del 23%, quando il lavoratore percepirà la liquidazione al termine del rapporto lavorativo.

Se invece il TFR viene destinato nei Fondi di Previdenza Complementare, il TFR viene tassato fino a un massimo del 15%.

Esempio:

Il dipendente Mario Bianchi è stato assunto il 15/02/2015 ed ha cessato il rapporto di lavoro il 30/06/2018. Supponiamo che il Suo reddito annuo sia il seguente:

  • Reddito prodotto nel 2015 è pari a 20 mila euro
  • Reddito prodotto nel 2016 è pari a 21 mila euro
  • Reddito prodotto nel 2017 è pari a 21 mila euro
  • Reddito prodotto nel 2018 è pari a 21 mila euro

Per procedere con il calcolo del Tfr basterà sommare tutti i vari redditi annuali e poi dividere l’importo ottenuto per il coefficiente 13,5:

nel nostro esempio quindi (20.000+21.000+21.000+21.000) = 83.000

83.000/13,5 = 6.150,00 (quota al lordo del contributo Inps)

A questo punto Si dovrà calcolare ritenuta ai fini Inps; nel caso specifico:

83.000 x 0,005 = 415,00 (ritenuta INPS)

A questo punto per determinare l’importo del TFR netto, basterà sottrarre la ritenuta dalla quota contributiva lorda:

83.000 – 415,00 = 82.585 € (importo TFR netto)

Quando si può richiedere l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto TFR?

Il dipendente può richiedere l’anticipo del TFR, nella misura del 70% dell’importo maturato, a patto che abbia almeno maturato 8 anni di anzianità di servizio con lo stesso datore di lavoro.

L’anticipazione del trattamento di fine rapporto si può chiedere in casi specifici quali tipo l’acquisto o la costruzione della prima abitazione, oppure per sostenere delle spese mediche.

Vedi Anche:  Infortunio sul lavoro come funziona?

Modalità e tempi di indennizzo del TFR

Il TFR viene erogato quando avviene la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla motivazione.

Il pagamento avviene secondo le varie tempistiche del ccnl applicato, (30- 45 giorni sono prassi, ma non disposizione giuridica ).

Esso viene corrisposto in tutti i seguenti casi:

Tempi di prescrizione del TFR

In caso di mancata erogazione del T.F.R. (trattamento di fine rapporto) da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha 5 (cinque) anni di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per richiedere il pagamento, al fine di evitare il maturarsi della prescrizione.

Cosa succede se il datore di lavoro non paga il TFR?

Prima di rivalersi nei confronti del datore di lavoro a causa della mancata erogazione del TFR è bene considerare alcune tempistiche di pagamento, determinate dalla necessità di calcolare correttamente gli importi cui il dipendente ha diritto:

Cedolino paga relativo al mese Somme corrisposte
Di cessazione del rapporto di lavoro Retribuzione ordinaria (calcolata sino all’ultimo giorno di lavoro), giorni di ferie ed ore permessi non goduti, mensilità aggiuntive maturate, eventuali altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso)

 

Successivo quello di cessazione del rapporto di lavoro Indennità TFR maturata

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Facciamo un’ esempio:

il dipendente Sig. Rossi ha cessato in data 30 aprile 2022.
Nel cedolino di competenza del mese di aprile saranno riportate le somme a titolo di retribuzione, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive ed altre somme legate alla cessazione del rapporto.
Con la successiva busta paga (nel nostro caso competenza maggio 2022) l’azienda calcolerà il TFR spettante al Sig. Rossi.

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Vedi Anche:  Cosa sono le ferie ap e ac in busta paga e come maturano

Qualsiasi ritardo nel pagamento del TFR comporta l’applicazione di interessi e rivalutazione monetaria.

A volte, però, il datore di lavoro liquida le spettanze finali ma omette di pagare il Tfr. Che fare in questi casi?

Innanzitutto, il lavoratore dovrà segnalare il problema all’ufficio risorse umane. Se la situazione non si sblocca, occorre inviare una formale intimazione di pagamento all’Azienda (di pugno o per il tramite di un legale) con cui si chiede l’immediato pagamento del T.F.R. avvertendo che, in mancanza, si agirà per le vie legali. Se il datore di lavoro non provvede alla corresponsione della liquidazione nemmeno dopo aver ricevuto l’intimazione, si dovrà procedere per vie legali, al recupero coattivo del credito.

Indice: Trattamento di Fine Rapporto TFR

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