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Congedo di Maternità Obbligatoria

Il Congedo di Maternità obbligatoria è il periodo di astensione obbligatorio che spetta alle lavoratrici dipendenti in maternità; durante  il congedo di maternità la lavoratrice può assentarsi dal lavoro e ricevere indennità di maternità retribuita per conto dell’Inps in sostituzione della retribuzione come previsto dal Decreto Legislativo  151/01.

IL CONGEDO DI MATERNITÀ A CHI SPETTA?

Tale congedo spetta sia alle lavoratrici che sono in procinto di diventare madri a seguito di gravidanza o  per adozione ed affidamento.
Ricordiamo che il congedo di maternità, spetta alle seguenti categorie:

 

  • lavoratrici dipendenti (operaie, impiegate, apprendiste e dirigenti) con rapporto di lavoro in corso;
  • disoccupate : in questa casistica il congedo per la maternità obbligatoria deve avere inizio entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo;
  • lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata INPS ;
  • lavoratrici agricole che risultano iscritte per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • lavoratrici domestiche (COLF e BADANTI) con il requisito di 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio del congedo di maternità  O con 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo;
  • lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche.

 

 

In che misura é prevista l’indennità di maternità obbligatoria?

 

L’Inps riconosce il pagamento di una indennità per la maternità ,   pari all’ 80% dell’ultima retribuzione.  Alcuni CCNL riconoscono una integrazione a carico ditta del 20% per cui verrà riconosciuto il 100%  dell’indennità.

 

Congedo di Maternità Obbligatoria

Congedo di Maternità Obbligatoria: quanto dura? Come si richiede?

 

DURATA CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA? 

 

L’astensione obbligatoria ha una durata di 5 mesi totali a cavallo del parto e può essere fruita dalla lavoratrice scegliendo il periodo:

 

  • 2 mesi prima e 3 dopo il parto: In questa casistica la dipendente entrerà  nel periodo del congedo maternità obbligatoria a partire dal 7 mese di gravidanza  e continuerà  l’astensione nei 3 mesi dopo il parto.

 

Sarà richiesto di  presentare al proprio Datore di Lavoro il certificato medico rilasciato dal ginecologo in cui sarà riportata la data presunta del parto, entro il 6 mese e mezzo di gravidanza.

 

  • oppure 1 mese prima e 4 dopo il parto: nel caso in cui invece la dipendente possa continuare a lavorare fino all’8 mese di gravidanza senza problemi per la sua salute e quella del nascituro, potrà optare per usufruire della flessibilità di 1 mese, quindi il congedo per la maternità obbligatoria partirà dall’8 mese di gravidanza e continuerà nei 4 mesi successivi il parto.

 

Per poter usufruire flessibilità congedo maternità, la lavoratrice deve farsi rilasciare, nel corso del settimo mese di gravidanza, le seguenti certificazioni attestanti l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro:

 

  • il certificato medico rilasciato dal ginecologo in cui sarà riportata la data presunta del parto, entro il 6 mese e mezzo di gravidanza.

 

La certificazione sanitaria prodotta dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o ginecologo convenzionato con il SSN) deve essere presentata in originale al datore di lavoro direttamente dalla gestante, insieme alla certificazione del medico aziendale.

 

  • la  relazione firmata dal Responsabile Aziendale  con indicate le mansioni svolte dalla dipendente;
  • l’Autorizzazione del Medico competente che attesti che la dipendente possa continuare a lavorare  fino al compimento dell’ottavo mese.
Vedi Anche:  Permesso di Soggiorno

 

Vedi Anche:  Come scegliere un consulente del lavoro: non solo buste paga

 

congedo di maternità per adozione internazionale
Come funziona la maternità in caso di adozione?

Quanto è la durata del congedo di maternità’ per adozione internazionale o affidamento?

 

La durata del congedo di maternità per adozione internazionale spetta sempre nella misura di 5 (cinque) mesi; mentre per quanto riguarda il discorso del congedo in caso di affidamento spetta 3 (tre) mesi da fruire sia in maniera continuativa che frazionata entro i 5 mesi dall’entrata del figlio nel nucleo familiare.

 

 

ENTRO QUANDO SI  PRESENTA LA DOMANDA PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ ?

 

La domanda deve essere presentata prima dell’entrata in maternità obbligatoria , quindi prima dell’inizio dell’ottavo mese.

La data di inizio della domanda congedo maternità,  dovrà poi coincidere con il primo giorno di astensione dal lavoro.

 

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA?

 

Le domande di maternità devono essere presentate esclusivamente in via  telematica, tramite il sito INPS.

E’ necessario avere lo SPID (identità digitale), rilasciata da vari provider.

La domanda può essere compilata da soli oppure  rivolgendosi ad un Patronato per assistenza o chiamando il contact center INPS al 803164.

 

 

COSA ACCADE IN CASO LA DOMANDA DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA VENGA PRESENTATA IN RITARDO? 

 

Nel caso in cui la domanda di maternita obbligatoria venisse presentata in ritardo, cioè oltre il compimento del settimo mese, si perde l’assegno per tutto il periodo di tempo tra la data di scadenza della domanda ed il momento in cui si otterrà la sua approvazione

 

 

IL CONGEDO DI MATERNITA OBBLIGATORIA PUO’ ESSERE NEGATO? 

 

Il congedo di maternità è un diritto fondamentale e non può essere negato alla lavoratrice. Ricordiamo che è divieto obbligare  una lavoratrice a continuare a lavorare essendo in maternità.

Per quanto riguarda invece il congedo per affidamento o per adozione, questo può essere facoltativo e spetta alla madre se usufruirne o meno.

 

 

COS’E’ L’ INTERDIZIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO?

 

Durante la maternità, può accadere che si verifichino delle situazioni di salute che possano compromettere il normale decorso della gestazione, da portare la futura mamma ad avere bisogno di stare a riposo e di astenersi dal lavoro.

 

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 infatti tutela le lavoratrici madri preservandole  da eventuali  rischi sul lavoro, e nel caso si richiede il cambio di mansione per il periodo di maternità.

In caso di gravidanza a rischio, il periodo di astensione dal lavoro viene anticipato dal momento in cui viene accertata.

 

 

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE L’ INTERDIZIONE ANTICIPATA MATERNITÀ?

 

Come stabilito dall’art. 15 del Decreto Legge 5/12, viene riconosciuta l’interdizione dal lavoro in caso si verifichino le seguenti situazioni:

 

  • quando le condizioni di lavoro siano considerate “ a rischio” per la  salute della madre e del bambino;
  • nel caso si presentino  gravi complicanze della gravidanza che si presume possano compromettere la normale maternità;
  • quando la lavoratrice in  stato di gravidanza non possa essere spostata ad altre  mansioni.
Vedi Anche:  Le visite mediche aziendali

 

Vedi Anche:  Cosa sono i buoni welfare aziendali ai lavoratori dipendenti 

Pertanto  quando si verifica anche solo una delle tre  condizioni sopra riportate, la lavoratrice in stato di gravidanza  può richiedere al proprio ginecologo di attestare  la propria gravidanza a rischio, per poi procedere alla presentazione della domanda all’INPS.

 

Si fà presente che,   nel  caso il certificato  sia rilasciato da un ginecologo privato, E’ NECESSARIO  far confermare la diagnosi che attesti la condizione di particolare fragilità della lavoratrice , da un medico del SSN, presso la propria ASL di competenza. 

 

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA IN CASO DI  ASTENSIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO?

 

In caso quindi ci siano condizioni che compromettono lo stato della gravidanza è possibile richiedere la maternità anticipata rispetto al congedo obbligatorio che normalmente scatta dal 2 o 1 mese prima del parto.

 

Gli unici Enti che sono autorizzati a deliberare l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza ,  sono la Direzione territoriale del lavoro e l’ASL.

 

Per presentare la domanda occorre disporre della seguente documentazione:

 

  • documento d’identità;
  • certificazione  rilasciato dal ginecologo che attesti lo stato di  maternità in corso;
  • certificazione che attesti la gravidanza “ a rischio”

 

A questo punto, sarà  l’ASL a certificare lo stato della lavoratrice in gravidanza, dopodiché è sufficiente presentare la domanda tramite la Direzione territoriale del lavoro di competenza, che dovrà rispondere entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione.

 

Si ricorda che  l’interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio o  maternità anticipata, inizia dopo massimo 7 giorni dalla presentazione della domanda.

 

 

LA MATERNITÀ ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO DEVE ESSERE COMUNICATA AL PROPRIO DATORE DI LAVORE?

 

La legge prevede l’obbligo, da parte della lavoratrice, di comunicare la gravidanza al datore di lavoro, presentando  la documentazione che attesti la condizione di gravidanza a rischio.

 

 

CHI PAGA L’INDENNITÀ IN CASO DI MATERNITÀ ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO? 

 

Come nel caso del congedo di maternità, è prevista un’indennità pari all’80% della retribuzione calcolata sull’ultimo stipendio  precedente l’inizio del congedo di maternità, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

Viene, invece, corrisposta  direttamente dall’INPS alle seguenti categorie di lavoratrici:

 

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole;
  • lavoratrici dello spettacolo;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

 

Così come per il congedo di maternità obbligatoria, se è previsto dal  CCNL , il datore di lavoro dovrà versare l’integrazione maternità nella misura del 20% fino ad arrivare alla normale retribuzione.

 

CONGEDO DI MATERNITÀ COSA AVVIENE IN CASO DI PARTO PREMATURO?

 

Secondo l’INPS viene considerato parto prematuro se la nascita del figlio avviene prima dei 2 mesi antecedenti alla data di presunta parto. 

Vedi Anche:  Legge 104/92

 

Vedi Anche:  A chi spetta il Bonus IRPEF 100 euro ex Bonus Renzi nel 2024

Ricordiamo che  a seguito della Riforma introdotta dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015,  il  conteggio per il congedo di maternità,  in caso di parto prematuro,  si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto  prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

 

Facciamo un esempio per capire meglio:

 

Durata del congedo di maternità : dal 20/07 al 20/12

Data presunta parto: 20/09

Data effettiva parto prematuro avvenuta il 30/06

 

Si calcolerà quindi il periodo post partum dal 01/07 al 30/09  (3 mesi) + giorni dati dalla differenza dei giorni tra la data effettiva (30/06) e quella presunta parto (20/09) : 81 giorni

 

Non vengono apportate variazioni nel caso in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, in tal caso il congedo sarà sempre di 5 mesi.

 

 

Indennità di maternità: quali spettanze si continuano a maturare durante la maternità obbligatoria ?

 

Durante il Congedo di Maternità obbligatoria continua la maturazione dell’anzianità di servizio, gli scatti di anzianità, il trattamento di Fine rapporto (T.F.R.) le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma ), giorni di ferie e ROL, come se la lavoratrice avesse lavorato.

 

 

QUANDO VIENE RICONOSCIUTO AL PADRE IL CONGEDO DI PATERNITÀ?

 

Come previsto dall’ art. 28 del Testo Unico , l’ astensione obbligatoria  con congedo di paternità spetta al padre lavoratore dipendente, con il diritto di poter beneficiare per l’intero periodo del congedo o per la durata residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre SOLO in caso di morte, grave infermità, abbandono della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre.

 

Ricordiamo quindi che tale congedo spetta al padre in presenza di determinati presupposti sopra riportati.

 

 

CONGEDO OBBLIGATORIO  DI PATERNITÀ: QUANTI GIORNI SPETTANO?

 

Il Congedo obbligatorio di paternità, è un diritto che spetta al padre dipendente a prescindere la presenza o meno  della madre.

Infatti  al  neo papà verranno riconosciuti dei giorni per poter prendersi cura del figlio appena nato o adottato per dedicarsi alla famiglia , entro 5 mesi di vita del figlio o dal momento dell’adozione,  nella misura di:

 

  • 7 giorni di congedo obbligatorio per eventi di adozione o parto verificatisi nell’anno 2020. Il dipendente potrà godere dei giorni spettanti  anche in maniera frazionata e quindi non continuativa;

 

  • 10  giorni di congedo obbligatorio per eventi avvenuti nell’anno 2021.

 

Al  momento viene riconosciuto solo ai dipendenti privati e non pubblici. Durante il congedo il padre  ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione.

 

 

COS’E’ IL CONGEDO FACOLTATIVO DI PATERNITÀ ? 

 

Il Congedo facoltativo di paternità, prevede al neo padre  la possibilità di poter poter usufruire di 1 (un) giorno di congedo facoltativo previo accordo con la madre ed in sua sostituzione.

Esso potrà essere usufruito anche contemporaneamente all’astensione della madre, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione.

 

Indice: Congedo di Maternità Obbligatoria

Argomento: Congedo di Maternità Obbligatoria

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