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Contratto di Apprendistato Professionalizzante tra i 18 ed 29 anni (2 livello)

COS’È IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?

Il contratto di apprendistato professionalizzante , definito anche “ apprendistato di 2 livello “ e comunemente chiamato contratto di mestiere, un contratto di lavoro considerato a tempo indeterminato  finalizzato all’occupazione di giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anni   attraverso una determinata formazione di base e trasversale svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro  di un Tutor aziendale . 

Requisiti contratto apprendistato secondo livello :

L’agevolazione contributiva per il contratto di mestiere è prevista a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

  • rivolta ai giovani con età compresa dai 18 ai 29 anni in possesso di una qualifica professionale a seguito un sistema di istruzione o di formazione;
  • per i soggetti che già possiedono una qualifica professionale può essere stipulato a partire dai 17 anni;
  •  è rivolta alle Aziende operanti in tutti i settori di attività;
  • il lavoratore NON deve aver già conseguito la stessa qualifica, con lo stesso o con altro datore di lavoro, per il quale si richiede percorso formativo.

Contratto di apprendistato professionalizzante stipendio

La retribuzione del contratto di apprendistato professionalizzante varia in base al livello di inquadramento ed ai vari CCNL applicati (contratti di lavoro).

INCENTIVI RICONOSCIUTI ALLE AZIENDE per il contratto apprendistato professionalizzante:

  • Viene riconosciuto al datore di lavoro, dal 2017, uno sgravio contributivo pari al 10% per l’intera durata dell’apprendistato. 
  • per i datori di lavoro inferiore o fino a 9  dipendenti l’aliquota contributiva sarà pari 1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno . Dal 3 anno l’aliquota contributiva sarà pari al 10%

Come si calcola il computo del personale in riferimento alle 9 unita’:

Per quanto riguarda il conteggio delle unità aziendali si prendono in considerazione le seguenti categorie di lavoratori: dirigenti, lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario svolto, lavoratori a domicilio; lavoratori a tempo a tempo indeterminato, lavoratori assenti per malattia o maternità e lavoratori intermittenti .

Durata contratto di apprendistato professionalizzante

La durata di un contratto di apprendistato professionalizzante varia in base a quanto previsto dai CCNL di categoria e non può essere di durata inferiore ai  6 mesi e superiore ai  3 anni.
Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano come ad esempio orafi o falegnami, per i quali la durata può essere estesa fino a 5 anni.

Quanti apprendisti si possono assumere in un’azienda?

Vedi Anche:  DVR e DUVRI

In considerazione del fatto , che il contratto di apprendistato prevede delle agevolazioni sostanziali sia in materia  contributiva , che retributiva per il Datore di lavoro,  la normativa prevede dei limiti numerici per poter assumere personale con contratto di apprendistato, al fine di evitare  abusi.

Vedi Anche:  Infortunio sul lavoro come funziona?

La legge prevede che il numero massimo di apprendisti assunti,  non può in nessun caso superare il 100% del personale qualificato o specializzato nella stessa Azienda, fatta eccezione del caso in cui l’Azienda non abbia dipendenti qualificati oppure inferiore alle  tre unità; in questo caso il datore di lavoro può assumere fino a tre apprendisti.

Facciamo un esempio:

  • Nel caso in cui l’azienda non abbia dipendenti qualificati o ne abbia inferiore alle  tre unità,  il datore di lavoro può assumere fino a 3 apprendisti.
  • Per le aziende  tra 3 e 9 dipendenti il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non più del 100% del  personale  qualificato  in servizio..
  • Per le aziende con più di 9 dipendenti, il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 figure qualificate. 
  • Per le aziende con più di 50 dipendenti possono impiegare nuovi apprendisti se l’assunzione è subordinata alla prosecuzione del rapporto attraverso un contratto a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore. In caso contrario, si potrà assumere un solo apprendista.

Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere in generale deve rispettare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato.

VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME PERSONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALE:

Il Datore di Lavoro che assume il personale con contratto di apprendistato beneficia di molti vantaggi sotto forma di incentivi, di seguito riportati:

  • Sgravi contributivi: possibilità usufruire di agevolazioni contributive da ottenere  fino all’anno successivo del termine della formazione;
  • Benefici economici:  possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto all’inquadramento di un qualificato;
  • Benefici normativi gli apprendisti sono esclusi dal computo nell’organico
  • Incentivi per la formazione degli apprendisti, a livello regionale e tramite fondi interprofessionali

In cosa consiste la formazione dell’apprendista:

Il contratto di apprendistato si espleta  attraverso una determinata formazione di base e trasversale e competenze tecnico-specialistiche svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro  di un Tutor aziendale .

Vedi Anche:  Permesso di Soggiorno

Tra i contenuti relativi alla formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali dovranno essere presenti i seguenti argomenti:

  • sicurezza sul lavoro
  • organizzazione e qualità aziendale
  • comunicazione e competenze relazionali
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa
  • diritto del lavoro e contrattazione collettiva
  • competenze in ambito digitale.
Vedi Anche:  Cosa sono i buoni welfare aziendali ai lavoratori dipendenti 

La formazione di base e trasversale per l’apprendistato è regolata dalle Regioni.
La formazione tecnico-specialistica riguarda invece gli aspetti tecnici ed operativi legati allo specifico settore professionale volti  alla conoscenza di prodotti, servizi ed all’utilizzo di tecniche, strumenti, metodologie e attrezzature necessarie allo svolgimento della qualifica finale del contratto di apprendistato.

La formazione può essere svolta all’interno o all’esterno dell’ Azienda 

La formazione interna viene  stabilita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro; mentre quella esterna viene stabilita  e finanziata dalla Regione ed erogata da Enti di formazione accreditati nel sistema Regionale.

Contratto di apprendistato professionalizzante
Contratto di apprendistato professionalizzante e Piano Formativo Individuale

Piano formativo apprendistato professionalizzante (PFI)

Il Piano Formativo Individuale o piano formativo apprendistato professionalizzante è un documento obbligatorio contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica.

Tutta la formazione prevista per il lavoratore deve essere inserita nel PFI ossia Piano Formativo Individuale, che deve essere compilato correttamente; esso infatti, per essere valido dovrà  contenere delle informazioni  riguardanti l’ Azienda, l’ apprendista, l’ inquadramento contrattuale, il Tutor, gli obiettivi formativi e la qualifica professionale.

Viene elaborato dal datore di lavoro, o un suo consulente, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti Bilaterali.

Il Piano formativo apprendistato professionalizzante viene stabilito  sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva ed individuale il percorso formativo dell’apprendista, finalizzato al raggiungimento della qualifica finale.

Ricordiamo che in caso di scarse informazioni  nel contratto di apprendistato, comprese quelle riportate  nel Piano Formativo Individuale, possono incidere sulla validità  del contratto di apprendistato.

Il Piano Formativo Individuale (PFI), una volta realizzato, dovrà  essere consegnato all’apprendista e, se previsto dalla contrattazione collettiva, inviato agli Enti Bilaterali.

LA FIGURA DEL TUTOR PER LA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA:

Il tutor aziendale è un dipendente qualificato che opera nella stessa Azienda dell’apprendista. E’ colui che affianca l’apprendista durante il percorso formativo con il compito di guidare e formare l’apprendista in Azienda per il conseguimento della qualifica finale.
Il tutor è nominato dal datore di lavoro nelle aziende con più di 15 lavoratori.

Nelle aziende di più piccole dimensioni, con meno di 15 lavoratori, o nelle imprese artigiane, il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, da un socio dell’azienda o da un coadiuvante della famiglia.

Vedi Anche:  Vertenza Sindacale

Al momento dell’assunzione,  il nominativo del Tutor dovrà essere comunicato al Centro per l’impiego, e non può essere scelto in nessun caso un componente esterno all’azienda.

E’ POSSIBILE ASSUMERE UN APPRENDISTA CHE HA GIA’ CONCLUSO LA FORMAZIONE CON UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:

E’ possibile assumere un lavoratore che ha già concluso un contratto di apprendistato con relativa formazione. Pertanto il periodo di formazione dell’apprendistato svolto  presso altre Aziende,  potrà essere  considerato come periodo  formativo già svolto per il  nuovo contratto.

L’attività formativa è riconosciuta purché si riferisca alla stessa mansione e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno, ciascun datore di lavoro è tenuto registrare la formazione svolta dall’apprendista.

La dichiarazione sottoscritta dal precedente datore di lavoro viene presentata dall’apprendista al momento  della nuova assunzione, per ottenere il riconoscimento delle ore di formazione precedentemente svolte presso altre imprese.

Legge apprendistato professionalizzante e obbligo di formazione

Come già ribadito , il contratto di apprendistato è finalizzato alla formazione, la quale  diventa obbligatoria .

Lo svolgimento dell’attività lavorativa e la  formazione effettuata in contemporanea  infatti rappresenta il fulcro  del contratto di apprendistato. In caso di inadempienza, pertanto, è pregiudicata la natura stessa del contratto.

QUALI SANZIONI SI APPLICANO IN CASO L’AZIENDA NON ASSOLVE ALL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE:

Ricordiamo che il  mancato assolvimento dell’obbligo formativo, riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, comporta il pagamento di una somma pari al doppio della differenza tra la somma pagata avendo usufruito dell’agevolazione contributiva, e la somma originariamente dovuta per il livello di inquadramento contrattuale che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato.

L’inadempienza inoltre impedirebbe la possibilità di proseguire il rapporto di apprendistato, che si tramuterebbe in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro può tuttavia rimediare al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, recuperando il mancato periodo formativo e mantenendo attivo il contratto di apprendistato.

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Argomento: Contratto di Apprendistato Professionalizzante tra i 18 ed 29 anni (2 livello)

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