Il congedo parentale spesso conosciuto come Maternità Facoltativa rappresenta un periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici madri .
MA COS’ E’ IL CONGEDO PARENTALE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA ?
Il diritto ad usufruire della astensione è stabilito dall’art. 32 della Legge 53 del 2000.
Tale Congedo, come appunto dice il nome stesso, può essere richiesto facoltativamente dal singolo genitore o entrambi per poter fruire di un periodo, previsto dalla Legge, per seguire la crescita del proprio figlio.
Astensione facoltativa maternità, per cosa si può usufruire ?
La madre può astenersi dal lavoro per curare o accompagnare il figlio durante le vacanze scolastiche o in caso di malattia documentata. E’ possibile richiedere il congedo facoltativo anche per la frequenza dell’asilo nido e la scuola materna.
Congedo per astensione facoltativa a chi spetta?
Di seguito si riportano le categorie che possono beneficiare di tale astensione dal lavoro:
- lavoratrici dipendenti di Aziende private e pubbliche , sia a tempo pieno che part-time a condizione che abbia prestato almeno 3 mesi di servizio all’inizio del periodo di astensione. Sono inclusi anche lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato con 51 giornate lavorative precedenti all’anno dell’evento;
- iscritti alla gestione separata INPS con contratto a progetto con almeno 3 mesi di contribuzione negli ultimi 12 mesi ;
- lavoratrici autonome che hanno effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente di quello di inizio del congedo facoltativo.
A quali categorie di lavoratori non spetta il congedo parentale?
ll diritto al Congedo Maternità Facoltativa NON spetta alle seguenti categorie:
- lavoratrici disoccupate o sospese
- lavoratrici domestiche
- lavoratrici a domicilio
- dipendenti pubblici, compresi i dipendenti di Enti locali, e per gli iscritti all’INPS Artigiani e Commercianti.
IN CHE MISURA E’ PREVISTA L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ FACOLTATIVA?
Maternita facoltativa Retribuzione: in che misura e’ prevista l’indennita?
L’Inps riconosce il pagamento di una indennità per la maternità, pari al 30 % dell’ultima retribuzione del periodo precedente l’astensione del lavoro calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di congedo obbligatorio
A differenza del congedo per malattia o quello di congedo di maternità obbligatorio, non sono previste integrazioni l’indennità dell’INPS da parte dell’azienda. A meno che non siano espressamente indicate nei contratti collettivi o negli accordi aziendali.
Tale indennità può essere chiesta da tutti i lavoratori subordinati a condizione che:
- abbiano in corso un regolare contratto di lavoro;
- non siano soggetti a sospensioni del rapporto di lavoro (per altre cause).
Da chi viene corrisposta l’indennita’ per la maternita’ facoltativa?
Il pagamento dell’indennità solitamente viene anticipato dal Datore di Lavoro, per conto dell’INPS, in busta paga e conguagliata nel modello F24.
Invece per i lavoratori agricoli, stagionali a termine o dello spettacolo a tempo determinato, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS.
Maternità Facoltativa: durata e termini per la presentazione
Quanto dura la maternita’ facoltativa?
Il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del proprio figlio/a, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti dalla normativa
Cambiamenti anche dal punto di vista delle mensilità che potranno essere indennizzabili che, complessivamente, possono arrivare dai 6 mesi fino a 9 mesi.
Si avrà quindi diritto ad un periodo di Congedo in relazione all’età del bambino:
- Fino all’età di 6 anni del bambino/a, si potrà beneficiare di un congedo di assenza pari a massimo 6 mesi;
- Fino all’età di 8 anni del bambino/a, il periodo del congedo può anche arrivare fino a 10-11 mesi, ma si dovranno verificare caso per caso le condizioni utili alla richiesta.
- Fino all’età di 12 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza può arrivare anche fino a 10-11 mesi, ma NON si avrà diritto all’indennità.
L’indennità per astensione facoltativa per maternità potrà essere usufruita anche in modo frazionato.
La durata complessiva del un periodo maternità facoltativa passa da:
- in caso di un solo genitore passa da 10 ad 11 mesi;
- in caso di entrambi i genitori il periodo di astensione passa da 6 mesi a 9 mesi .
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONGEDO DI MATERNITA’ FACOLTATIVA ?
Il termine per la presentazione della domanda di maternità facoltativa è previsto entro e non oltre i primi 12 anni di età di vita del figlio.
COME CHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE
Come si presenta la domanda per il congedo di maternità facoltativa?
La domanda maternità facoltativa può essere così presentata:
- telematicamente sul sito INPS tramite credenziali INPS o SPID;
- tramite Contact Center dell’INPS contattando il numero 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164 164 da cellulare;
- rivolgendosi ai CAF o Patronati.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo .
Cosa accade se si presenta in ritardo la domanda per il congedo di maternita’ facoltativa
Nel caso in cui la domanda per il congedo di maternità facoltativa venga presentata DOPO l’inizio del periodo di congedo, in questo caso saranno pagati soltanto i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Esempio:
inizio del congedo parentale il 10 maggio ma invii la domanda il 17 maggio, il pagamento verrà considerato soltanto per i giorni dalla presentazione della domanda e quindi dal 17 maggio in poi.
Maternità facoltativa ferie e altre spettanze: quali si continuano a maturare durante il congedo parentale ?
Durante il Congedo di Maternità facoltativa, NON co sarà la maturazione dell’anzianità di servizio, gli scatti di anzianità, il trattamento di Fine rapporto (T.F.R.) le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma ), giorni di ferie e ROL.
Pertanto alla dipendente spetterà la conservazione del posto di lavoro ed il pagamento dell’indennità mensile al 30% della retribuzione.