Il congedo parentale spesso conosciuto come Maternità Facoltativa rappresenta un periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici madri .
MA COS’ E’ IL CONGEDO PARENTALE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA ?
Il diritto ad usufruire della astensione è stabilito dall’art. 32 della Legge 53 del 2000.
Tale Congedo, come appunto dice il nome stesso, può essere richiesto facoltativamente dal singolo genitore o entrambi per poter fruire di un periodo, previsto dalla Legge, per seguire la crescita del proprio figlio.
Astensione facoltativa maternità, per cosa si può usufruire ?
La madre può astenersi dal lavoro per curare o accompagnare il figlio durante le vacanze scolastiche o in caso di malattia documentata. E’ possibile richiedere il congedo facoltativo anche per la frequenza dell’asilo nido e la scuola materna.
Congedo per astensione facoltativa a chi spetta?
Di seguito si riportano le categorie che possono beneficiare di tale astensione dal lavoro:
- lavoratrici dipendenti di Aziende private e pubbliche , sia a tempo pieno che part-time a condizione che abbia prestato almeno 3 mesi di servizio all’inizio del periodo di astensione. Sono inclusi anche lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato con 51 giornate lavorative precedenti all’anno dell’evento;
- iscritti alla gestione separata INPS con contratto a progetto con almeno 3 mesi di contribuzione negli ultimi 12 mesi ;
- lavoratrici autonome che hanno effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente di quello di inizio del congedo facoltativo.
Congedo parentale per il genitore solo: cosa prevede la normativa?
Quando uno dei due genitori è considerato “genitore solo” – ad esempio in caso di affido esclusivo o altre situazioni familiari particolari – la normativa riconosce condizioni specifiche per la fruizione del congedo parentale.
In dettaglio:
- Il genitore solo, che sia madre o padre, ha diritto a un periodo complessivo di congedo parentale esteso fino a 11 mesi, da utilizzare in forma continuativa o frazionata, in base alle proprie necessità.
- Di questi 11 mesi, 9 mesi possono essere indennizzati al 30% della retribuzione ordinaria.
- Inoltre, anche il genitore solo può usufruire dei mesi con indennità all’80%, così come previsto per i primi periodi di congedo dalla normativa vigente.
La qualifica di “genitore solo” comprende anche coloro che, per decisione del giudice, hanno l’affido esclusivo del figlio.
In conclusione, chi si trova in questa condizione può contare su maggiori tutele e maggiore flessibilità nella gestione del congedo, in modo da rispondere meglio alle necessità di cura e presenza nei confronti del proprio figlio.
A quali categorie di lavoratori non spetta il congedo parentale?
ll diritto al Congedo Maternità Facoltativa NON spetta alle seguenti categorie:
- lavoratrici disoccupate o sospese
- lavoratrici domestiche
- lavoratrici a domicilio
- dipendenti pubblici, compresi i dipendenti di Enti locali, e per gli iscritti all’INPS Artigiani e Commercianti.
IN CHE MISURA E’ PREVISTA L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ FACOLTATIVA?
Maternita facoltativa Retribuzione: in che misura e’ prevista l’indennita?
L’Inps riconosce il pagamento di una indennità per la maternità, pari al 30 % dell’ultima retribuzione del periodo precedente l’astensione del lavoro calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di congedo obbligatorio
A differenza del congedo per malattia o quello di congedo di maternità obbligatorio, non sono previste integrazioni l’indennità dell’INPS da parte dell’azienda. A meno che non siano espressamente indicate nei contratti collettivi o negli accordi aziendali.
Tale indennità può essere chiesta da tutti i lavoratori subordinati a condizione che:
- abbiano in corso un regolare contratto di lavoro;
- non siano soggetti a sospensioni del rapporto di lavoro (per altre cause).
Da chi viene corrisposta l’indennita’ per la maternita’ facoltativa?
Il pagamento dell’indennità solitamente viene anticipato dal Datore di Lavoro, per conto dell’INPS, in busta paga e conguagliata nel modello F24.
Invece per i lavoratori agricoli, stagionali a termine o dello spettacolo a tempo determinato, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS.

Quanto dura la maternita’ facoltativa?
Il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del proprio figlio/a, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti dalla normativa
Cambiamenti anche dal punto di vista delle mensilità che potranno essere indennizzabili che, complessivamente, possono arrivare dai 6 mesi fino a 9 mesi.
Si avrà quindi diritto ad un periodo di Congedo in relazione all’età del bambino:
- Fino all’età di 6 anni del bambino/a, si potrà beneficiare di un congedo di assenza pari a massimo 6 mesi;
- Fino all’età di 8 anni del bambino/a, il periodo del congedo può anche arrivare fino a 10-11 mesi, ma si dovranno verificare caso per caso le condizioni utili alla richiesta.
- Fino all’età di 12 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza può arrivare anche fino a 10-11 mesi, ma NON si avrà diritto all’indennità.
Cambiamenti ai mesi e alla percentuale dell’indennità: cosa è previsto?
Le recenti modifiche legislative non hanno modificato il numero complessivo di mesi di congedo parentale indennizzabili: la durata massima rimane invariata rispetto alle disposizioni precedenti. Tuttavia, è stata introdotta una novità rilevante riguardo all’ammontare dell’indennità economica.
Ora, l’indennità può essere riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione abituale, ma solo per un massimo di tre mesi complessivi, da suddividere tra i genitori. Ciascun genitore ha diritto a tre mesi non trasferibili, quindi questi mesi non possono essere ceduti all’altro genitore.
Riepilogando:
- Non sono previsti mesi aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa vigente;
- L’indennità, per tre mesi al massimo, può essere elevata all’80% della retribuzione, rimanendo comunque all’interno del monte complessivo di mesi già previsto per ciascun genitore.
In conclusione, il cambiamento riguarda solo la percentuale di retribuzione per una parte limitata del congedo, mentre la quantità totale dei mesi indennizzabili resta invariata.
Quanti mesi di congedo parentale spettano a un genitore single?
Un genitore considerato “solo” – ad esempio in caso di decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento, affidamento esclusivo o abbandono – ha diritto complessivamente a 11 mesi di congedo parentale, che possono essere fruiti in modo continuativo o suddivisi nel tempo.
Di questi, fino a 9 mesi possono essere indennizzati al 30% della retribuzione, secondo i limiti previsti dalla normativa e in base al reddito individuale.
Il congedo deve essere utilizzato entro i 12 anni di età del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Le modalità di fruizione e le percentuali di indennizzo possono variare in base all’anno di riferimento e alla normativa vigente.
L’indennità per astensione facoltativa per maternità potrà essere usufruita anche in modo frazionato?
La durata complessiva del un periodo maternità facoltativa passa da:
- in caso di un solo genitore passa da 10 ad 11 mesi;
- in caso di entrambi i genitori il periodo di astensione passa da 6 mesi a 9 mesi
Il congedo parentale può essere fruito come permesso orario e, se sì, a quali condizioni?
Sì, il congedo parentale può essere utilizzato anche in forma oraria, oltre che a giornate intere. Questa modalità di fruizione è possibile sia per i lavoratori dipendenti del settore pubblico che privato, ma richiede il rispetto di alcune condizioni specifiche.
La fruizione oraria del congedo è soggetta a preavviso da parte del lavoratore, da comunicare al datore di lavoro con un anticipo minimo (di norma almeno 5 giorni, salvo diversi accordi). Inoltre, può essere richiesta solo se prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato o da accordi aziendali.
Il limite massimo di ore giornaliere di congedo parentale orario è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del lavoratore, calcolato su base settimanale. Ad esempio, per un lavoratore con orario full-time di 8 ore al giorno, è possibile fruire fino a 4 ore di congedo parentale al giorno.
Le ore di congedo fruite vengono convertite in giorni ai fini del calcolo complessivo del periodo spettante, in base alle regole stabilite dall’INPS.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONGEDO DI MATERNITA’ FACOLTATIVA ?
Il termine per la presentazione della domanda di maternità facoltativa è previsto entro e non oltre i primi 12 anni di età di vita del figlio.
COME CHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE
Come si presenta la domanda per il congedo di maternità facoltativa?
La domanda maternità facoltativa può essere così presentata:
- telematicamente sul sito INPS tramite credenziali INPS o SPID;
- tramite Contact Center dell’INPS contattando il numero 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164 164 da cellulare;
- rivolgendosi ai CAF o Patronati.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo.
Come funziona la scelta del congedo parentale giornaliero o orario con indennità maggiorata?
Durante la compilazione della domanda per il congedo parentale, il genitore ha la possibilità di scegliere se usufruirne in modalità giornaliera o per singole ore. Questa opzione permette una gestione più flessibile del tempo, adattandosi meglio alle esigenze lavorative e familiari.
Nel caso si intenda richiedere un congedo frazionato – ad esempio in determinati giorni della settimana o per alcune ore al giorno – è sufficiente selezionare l’apposita modalità durante la procedura online. Se il richiedente rientra tra coloro che hanno diritto all’indennità maggiorata, quest’ultima verrà applicata automaticamente alle giornate o alle ore scelte.
Come previsto per la maggior parte dei lavoratori, l’indennità viene solitamente anticipata in busta paga dal datore di lavoro, che successivamente la recupera attraverso i normali adempimenti contributivi, come tramite il modello F24.
Questa modalità rende la richiesta del congedo parentale semplice e personalizzabile, consentendo a ciascun genitore di pianificare la propria assenza in modo funzionale e di beneficiare delle migliori condizioni economiche previste.
Cosa accade se si presenta in ritardo la domanda per il congedo di maternita’ facoltativa
Nel caso in cui la domanda per il congedo di maternità facoltativa venga presentata DOPO l’inizio del periodo di congedo, in questo caso saranno pagati soltanto i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Esempio:
inizio del congedo parentale il 10 maggio ma invii la domanda il 17 maggio, il pagamento verrà considerato soltanto per i giorni dalla presentazione della domanda e quindi dal 17 maggio in poi.
Maternità facoltativa ferie e altre spettanze: quali si continuano a maturare durante il congedo parentale ?
Durante il Congedo di Maternità facoltativa, NON co sarà la maturazione dell’anzianità di servizio, gli scatti di anzianità, il trattamento di Fine rapporto (T.F.R.) le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma ), giorni di ferie e ROL.
Pertanto alla dipendente spetterà la conservazione del posto di lavoro ed il pagamento dell’indennità mensile al 30% della retribuzione.