Il contratto di apprendistato di primo livello nasce dall’esigenza di inserire i giovani nel mondo del lavoro, dando la possibilità all’ Azienda di formare il giovane in base alle esigenze aziendali .
In questo modo il Datore usufruisce degli sgravi contributivi durante il periodo di formazione.
Il periodo formativo sarà necessario per l’acquisizione di una professione.
Cosa prevede l’articolo 3 del Testo Unico sull’Apprendistato
L’articolo 3 del Testo Unico sull’Apprendistato disciplina l’apprendistato di primo livello, ossia la forma contrattuale riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che non hanno ancora completato un percorso di istruzione o formazione professionale.
In particolare, la norma stabilisce:
- Finalità: consentire ai giovani di conseguire una qualifica professionale o un diploma attraverso un percorso che unisce attività lavorativa e formazione, favorendo l’acquisizione di competenze pratiche e teoriche direttamente in azienda.
- Durata: la durata massima del contratto è di tre anni, estendibile fino a quattro anni qualora l’apprendista intenda conseguire un diploma quadriennale regionale.
- Formazione: durante il periodo di apprendistato, il giovane partecipa a un percorso formativo integrato, svolto sia in azienda sia presso istituzioni scolastiche o formative. Le Regioni e le Province autonome definiscono il monte ore, le modalità di erogazione e i programmi, in accordo con le principali associazioni datoriali a livello nazionale.
In sintesi, l’articolo 3 delinea una cornice normativa chiara per l’inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un percorso duale di studio e lavoro pensato per rispondere alle esigenze del territorio e del tessuto produttivo locale.
Tipologie di contratto di apprendistato:
La normativa italiana prevede tre principali tipologie di contratto di apprendistato, pensate per rispondere alle diverse esigenze formative e professionali dei giovani lavoratori.
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello): rivolto ai giovani che desiderano conseguire una qualifica professionale o un diploma di istruzione e formazione, combinando studio teorico e attività lavorativa in azienda.
- Apprendistato professionalizzante (secondo livello): finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche all’interno dell’impresa, con una formazione che si svolge prevalentemente “on the job”, cioè direttamente sul luogo di lavoro.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello): destinato a chi intende conseguire titoli di studio superiori, come laurea, master o dottorato, oppure specializzarsi nella ricerca scientifica e tecnologica attraverso un’esperienza lavorativa strutturata e formativa.
Queste tre forme contrattuali offrono percorsi diversificati, permettendo ai giovani di sviluppare competenze pratiche e teoriche in base ai propri obiettivi professionali e alle esigenze del mercato del lavoro.
Quando si può attivare un contratto di apprendistato a tempo determinato?
Il contratto di apprendistato a tempo determinato può essere utilizzato principalmente nelle aziende con attività stagionali. In questi contesti, le imprese hanno la possibilità di assumere giovani in apprendistato per periodi limitati, adattando la formazione e l’esperienza lavorativa alle esigenze produttive legate alla stagionalità.
Questa tipologia contrattuale può essere attivata per:
- Il conseguimento di una qualifica professionale, di un diploma o di una specializzazione tecnica;
- L’apprendistato professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di competenze pratiche e tecniche direttamente in azienda.
L’apprendistato a termine permette dunque sia all’impresa che al lavoratore stagionale di usufruire dei medesimi vantaggi formativi, economici e contributivi previsti per i contratti a tempo indeterminato, ma con una durata limitata al periodo effettivo di attività.
In questo modo, le aziende possono formare giovani lavoratori anche in settori caratterizzati da una forte componente stagionale, garantendo comunque percorsi di crescita professionale qualificanti.
Requisiti Apprendistato di primo livello
L’agevolazione contributiva è prevista a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
- deve riguardare assunzioni di apprendistato di primo livello effettuate tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022
- Le Aziende devono avere alle proprie dipendenze un numero pari o inferiore a 9 (nove) addetti ;
- deve riferirsi alle assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che devono ancora concludere il periodo di istruzione e formazione professionale.
- è rivolta alle Aziende operanti in tutti i settori di attività;
- l’Azienda deve risultare regolare con i versamenti inps ed avere quindi un Durc valido
Assunzione senza limiti di età: è possibile?
Sì, in determinate circostanze è possibile attivare un contratto di apprendistato senza limiti di età. Questa possibilità è prevista per i lavoratori disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità, come stabilito dal D.Lgs. 81/2015.
In tali casi, le aziende possono quindi assumere con contratto di apprendistato anche persone con più di 29 anni, a condizione che queste si trovino in una delle situazioni professionali sopra indicate.
Anche per queste assunzioni “fuori limite di età” restano obbligatori il possesso di un DURC regolare e la conformità ai requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente.
Limiti al numero di apprendisti:
Un elemento fondamentale da considerare riguarda il numero massimo di apprendisti che un’azienda può assumere in rapporto al personale già qualificato o specializzato.
La normativa stabilisce che il numero di apprendisti non può superare quello dei lavoratori qualificati o specializzati presenti in organico. In pratica, se un’azienda impiega cinque dipendenti qualificati, potrà assumere fino a cinque apprendisti.
Eccezioni:
- Se l’azienda non ha dipendenti qualificati o ne ha meno di tre, può comunque assumere fino a tre apprendisti.
Queste disposizioni consentono anche alle piccole imprese di beneficiare delle opportunità offerte dall’apprendistato, permettendo la formazione di nuovi talenti senza superare i limiti proporzionati alle proprie dimensioni.
La normativa, quindi, introduce un giusto equilibrio tra formazione dei giovani e capacità organizzativa delle aziende, garantendo che ogni apprendista possa essere adeguatamente seguito e formato durante il suo percorso professionale.
Incentivi riconosciuti con il Contratto di Apprendistato di primo livello per la qualifica professionale
- Viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con il quale si azzerano totalmente i contributi a carico ditta per una durata di 36 mesi.
- Dal 3 anno contributivo l’ Azienda continuerà a godere di un’aliquota contributiva agevolata pari al 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Per i 12 mesi successivi all’acquisizione della qualifica finale si ha diritto all’agevolazione contributiva.
Per quanto riguarda invece l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per i primi 12 mesi di continuazione del rapporto di lavoro fino al termine del periodo di apprendistato.
Nel caso in cui il dipendente sia stato assunto con contratti di apprendistato presso altri Datori di lavoro, l ‘Azienda che dovrà assumere il dipendente, potrà beneficiare (sempre nel caso in cui siano rispettati i requisiti) del periodo residuo di apprendistato.

Apprendistato di primo livello Normativa e Durata
Il periodo di apprendistato apprendistato qualifica professionale avrà una durata di 36 mesi con l’azzeramento dei contributi a carico della ditta.
Terminato il periodo di formazione, il contratto viene trasformato a tempo indeterminato e sarà dovuta un’ aliquota contributiva agevolata al 10% a carico della ditta.
Possibilità di licenziamento durante l’apprendistato:
Durante il periodo di apprendistato, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento dell’apprendista se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto dalla normativa vigente.
Questo significa che il contratto di apprendistato è tutelato fino alla scadenza naturale stabilita dal contratto, e che il recesso anticipato può avvenire solo in casi particolarmente gravi, come violazioni disciplinari o impossibilità sopravvenuta di svolgere l’attività lavorativa.
Al termine del periodo formativo, invece, entrambe le parti – datore di lavoro e apprendista – possono recedere liberamente dal contratto, rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto collettivo applicato.
In sintesi, durante l’apprendistato il rapporto di lavoro è protetto da licenziamenti arbitrari, garantendo al giovane lavoratore stabilità e continuità nella formazione fino al completamento del percorso concordato.
Possibilità di licenziamento nel contratto di apprendistato:
Nel corso del contratto di apprendistato, il licenziamento è ammesso solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti. Ciò significa che l’azienda può interrompere il rapporto esclusivamente in situazioni gravi, come inadempienze disciplinari, condotte scorrette o motivi oggettivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ad esempio una riorganizzazione aziendale.
Una volta concluso il periodo di apprendistato, il datore di lavoro può decidere se trasformare il contratto in tempo indeterminato oppure interrompere il rapporto di lavoro senza necessità di motivare la decisione, purché venga rispettato il termine di preavviso previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
In questo modo, la normativa garantisce un equilibrio tra la tutela del lavoratore in formazione e la flessibilità per l’impresa nella gestione del rapporto al termine del percorso di apprendistato.
Apprendistato professionalizzante part time:
È possibile attivare un contratto di apprendistato professionalizzante anche con orario di lavoro part time. In questa modalità, il rapporto segue le stesse regole previste per l’apprendistato a tempo pieno, con la sola differenza della riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra datore di lavoro e apprendista in base alle reciproche esigenze.
Restano invariati tutti i diritti e doveri previsti dalla normativa e dal contratto collettivo di riferimento: l’apprendista part time ha accesso alla formazione professionale, alla tutela previdenziale e assicurativa e alle medesime garanzie riconosciute ai colleghi a tempo pieno, proporzionate però alla durata effettiva del lavoro svolto.
In sintesi, l’apprendistato professionalizzante part time rappresenta una soluzione flessibile che consente alle aziende di formare nuove risorse, offrendo al contempo ai lavoratori la possibilità di conciliare formazione, occupazione e vita personale.
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’AZIENDA CHE ASSUME PERSONALE IN MOBILITA’ O DISOCCUPATI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
In base al D.Lgs 81/2015 è previsto alle Aziende assumere personale con contratto di apprendistato che percepiscono un’indennità di mobilità o indennità di disoccupazione Aspi o Naspi.
Al Datore di lavoro verrà quindi riconosciuto lo sgravio contributivo in relazione ai requisiti richiesti per l’assunzione di apprendisti ma non potranno beneficiare degli ulteriori sgravi per gli anni successivi in caso siano apprendisti in mobilità o disoccupati.
Verrà riconosciuta un’ agevolazione sulla retribuzione per una durata di 12 mesi del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore.
NASpI per apprendisti: come richiederla in caso di disoccupazione
Anche gli apprendisti, in caso di perdita involontaria del lavoro, hanno diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI, al pari degli altri lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Requisiti per accedere alla NASpI:
- Essere in stato di disoccupazione involontaria;
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
- Aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto.
Come presentare la domanda:
La richiesta deve essere inoltrata in modalità telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di apprendistato, attraverso una delle seguenti modalità:
- Tramite il portale INPS (www.inps.it), accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS;
- Rivolgendosi a un patronato o a un intermediario abilitato che possa assistere nella compilazione e nell’invio della domanda.
È importante allegare tutta la documentazione richiesta e seguire con attenzione le istruzioni indicate dall’INPS per evitare ritardi o possibili respingimenti. Una volta accolta, l’indennità verrà erogata secondo le modalità previste dalla procedura.
Durata dell’indennità NASpI per apprendisti:
La durata dell’indennità di disoccupazione NASpI per gli apprendisti è determinata in base ai contributi effettivamente versati nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo le disposizioni dell’INPS, l’indennità viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni. Ciò significa che, per ogni due settimane di contributi versati, spetta una settimana di NASpI.
Esempio pratico:
Se un apprendista ha versato contributi per 52 settimane negli ultimi quattro anni, avrà diritto a ricevere la NASpI per 26 settimane.
È importante ricordare che, in ogni caso, la durata massima dell’indennità non può superare i 24 mesi, anche nel caso in cui il lavoratore abbia accumulato un numero maggiore di contributi.
Questa regola garantisce una proporzionalità tra la durata del beneficio e la reale anzianità contributiva, assicurando un equilibrio tra tutela e sostenibilità del sistema.
A quanto corrisponde l’indennità NASpI per un apprendista disoccupato?
In caso di cessazione del rapporto di apprendistato, il lavoratore può richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI, gestita dall’INPS. L’importo spettante viene calcolato sulla base della retribuzione imponibile percepita nei quattro anni precedenti la fine del rapporto di lavoro.
Come si calcola la NASpI per un apprendista?
- Si sommano tutte le retribuzioni lorde soggette a contribuzione INPS percepite negli ultimi quattro anni.
- Il totale viene diviso per il numero di settimane contributive effettivamente accreditate.
- Il risultato si moltiplica per 4,33, che rappresenta la media delle settimane contenute in un mese.
Il valore ottenuto costituisce la retribuzione media mensile su cui verrà calcolata la NASpI.
Determinazione dell’importo:
L’indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia stabilita annualmente dall’INPS.
Se la retribuzione media supera tale soglia, viene aggiunto un 25% della parte eccedente rispetto al limite.
Riduzione progressiva:
A partire dal quarto mese di percezione, l’importo della NASpI subisce una riduzione del 3% al mese, come previsto dalla normativa vigente.
Per conoscere l’importo preciso spettante nel proprio caso, è consigliabile utilizzare il simulatore NASpI disponibile sul sito INPS oppure rivolgersi a un consulente del lavoro per una valutazione personalizzata.
AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CON PIU’ DI 9 DIPENDENTI
Nel caso in cui invece l’Azienda abbia in forza PIU’ di 9 dipendenti sarà previsto il versamento dell’aliquota contributiva agevolata a carico ditta così ripartita:
- 10% per i contributi ai fini previdenziali (quella a carico dell’apprendista è pari al 5,84%);
- 1,31% destinato al finanziamento dell’ASpI;
- 0,30% per l’accesso ai fondi interprofessionali per la formazione dell’apprendista.
Il datore di lavoro potrà usufruire dell’aliquota agevolata per un ulteriore anno dopo la scadenza del contratto di apprendistato qualora l’apprendista sia stato confermato in azienda come dipendente a tempo indeterminato.
QUALI SONO I VANTAGGI PER L’AZIENDA CHE ASSUME UN’APPRENDISTA:
Si seguito si riepilogano i vantaggi che ha un’Azienda che assume personale con contratto di apprendistato:
- Sgravio contributivo: il Datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio contributivo totale del 100% (in caso sia un’Azienda con meno di 9 dipendenti ) per la durata di 3 anni e contribuzione agevolata nei 12 mesi successivi ; nel caso in cui abbia più di 9 dipendenti dovrà pagare un’aliquota agevolata del 10%.
- Retribuzione ridotta: prevede la possibilità di inquadrare l’apprendista con livelli inferiori ed una retribuzione inferiore , per il primo anno circa il 45%, per poi aumentare nel secondo anno e raggiungere la retribuzione stabilita dal ccnl al termine del 3 anno .
- L’apprendista non rientra nel calcolo del computo dei dipendenti.
Il TFR nel contratto di apprendistato:
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spetta anche agli apprendisti, al pari degli altri lavoratori dipendenti. Durante tutto il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare mensilmente le quote di TFR maturate dal lavoratore, calcolate in base alla retribuzione percepita.
Alla cessazione del rapporto di lavoro — sia essa dovuta alla scadenza del contratto, alle dimissioni o ad altra causa — l’apprendista ha diritto a ricevere l’importo complessivo del TFR maturato, secondo le stesse regole e modalità previste dalla normativa generale per tutti i lavoratori subordinati.
In alternativa, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare, qualora previsto dal contratto collettivo o su base volontaria, contribuendo così alla propria futura pensione integrativa.
In sintesi, il TFR rappresenta un diritto pienamente riconosciuto anche agli apprendisti e costituisce una forma di risparmio differito che si accumula durante tutto il periodo di lavoro in azienda.
COME FARE RICHIESTA PER BENEFICIARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
L’Azienda per beneficiare dello sgravio dovrà specificare nel flusso mensile Uniemes il personale assunto riportando :
nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”;
- nell’elemento “ Tipo Lavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato”
- nell’elemento “ Tipo Contribuzione” si dovrà indicare il codice JA (per il primo anno di sgravio) , codice JB (per il secondo anno di sgravio) e codice JC (per il terzo anno di sgravio).